Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza 24 giugno 2026, n. 1852
Revisione dell’invalidità civile: la comunicazione dell’esito e il recupero delle somme

La revisione sanitaria che accerta il venir meno dei requisiti per una prestazione assistenziale non rende automaticamente recuperabili tutte le somme già corrisposte. Occorre esaminare anche quando l’esito dell’accertamento è stato comunicato al beneficiario e se l’erogazione sia avvenuta in una situazione di legittimo affidamento. Su questi aspetti si sofferma il Tribunale di Foggia nella sentenza n. 1852 del 24 giugno 2026.
La controversia riguardava una richiesta dell’INPS di restituzione di due mensilità di pensione di invalidità civile, riferite a ottobre e novembre 2025. Il recupero era conseguente a una visita di revisione del 3 ottobre 2025, il cui esito aveva accertato una percentuale di invalidità non più sufficiente per il mantenimento della pensione. Il verbale era stato comunicato il successivo 20 ottobre.
Il Tribunale ha richiamato l’ordinanza della Corte di cassazione n. 24180/2022, secondo cui, nell’indebito assistenziale conseguente alla perdita del requisito sanitario, assume rilievo la comunicazione al beneficiario dell’esito negativo della revisione. Il principio tutela chi abbia ricevuto la prestazione senza che l’erogazione indebita gli sia addebitabile e confidando legittimamente nella sua spettanza.
La data della visita, quella di comunicazione del verbale e quella di pagamento delle singole mensilità rappresentano, dunque, elementi distinti. Il loro confronto consente di valutare se il beneficiario fosse già a conoscenza dell’esito sfavorevole quando ha ricevuto le somme. La tutela dell’affidamento non opera, invece, indiscriminatamente: lo stesso principio richiamato dal giudice fa salva l’ipotesi in cui l’erogazione sia addebitabile al percettore e manchino le condizioni per un affidamento meritevole di protezione.
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