Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza 17 aprile 2026, n. 1042

Invalidità civile e redditi dichiarati: quando l’INPS non può recuperare le somme

Scena illustrativa: Esame della documentazione reddituale e dei dati pensionistici.
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La disponibilità dei dati reddituali da parte dell’INPS è un elemento decisivo nella valutazione di una richiesta di restituzione di prestazioni assistenziali. Se le informazioni erano conosciute o conoscibili dall’Istituto e non emerge un comportamento doloso del beneficiario, deve essere esaminato l’affidamento riposto nella regolarità dei pagamenti. È il tema affrontato dal Tribunale di Foggia nella sentenza n. 1042 del 17 aprile 2026.

L’INPS aveva richiesto la restituzione di 4.071,73 euro, riferiti a una prestazione di invalidità civile erogata nel periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023. Il recupero era motivato dal superamento dei limiti di reddito. La parte ricorrente aveva contestato la pretesa, evidenziando di aver comunicato l’inizio dell’attività lavorativa e di aver dichiarato fiscalmente i redditi percepiti.

Il giudice ha ricondotto la controversia alla disciplina dell’indebito assistenziale, distinta dalla regola generale di restituzione prevista dall’articolo 2033 del codice civile. Nella ricostruzione adottata dalla sentenza, la ripetizione deve essere valutata tenendo conto della non addebitabilità dell’erogazione al beneficiario e della presenza di circostanze idonee a generare un affidamento incolpevole.

Nel caso concreto, il provvedimento di indebito era stato adottato il 21 febbraio 2025 e comunicato l’8 marzo successivo, dopo il periodo cui si riferivano i pagamenti contestati. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che i dati reddituali fossero conoscibili dall’INPS attraverso i modelli 730/2022 e 730/2023. Su questa base ha escluso un contegno doloso della parte ricorrente.

Il ricorso è stato accolto e l’intero importo di 4.071,73 euro è stato dichiarato irripetibile. La decisione non afferma che qualsiasi dichiarazione fiscale impedisca sempre il recupero: valorizza la concreta conoscibilità dei redditi, il comportamento tenuto dal beneficiario e la successione temporale degli atti dell’Istituto.

Visualizza il provvedimento (PDF) ↗

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