Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza 4 aprile 2023, n. 1146
Redditi presenti nel cassetto previdenziale: tutelato l’affidamento sulla prestazione

La conoscenza effettiva dei redditi da parte dell’INPS può essere decisiva anche quando non risulti dimostrato l’invio di una specifica comunicazione da parte del beneficiario. Il Tribunale di Foggia, nella sentenza n. 1146 del 4 aprile 2023, ha valorizzato i dati presenti nel cassetto previdenziale per escludere il recupero di somme corrisposte a titolo di invalidità civile.
La controversia riguardava una richiesta di restituzione di 6.890,16 euro, riferita alle mensilità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. L’INPS aveva ricalcolato la prestazione sulla base della situazione reddituale e comunicato la possibilità di restituire l’importo mediante rate mensili. La parte ricorrente aveva contestato la pretesa, sostenendo che i redditi fossero già noti all’Istituto.
Il giudice ha richiamato la tutela dell’affidamento propria dell’indebito assistenziale e la rilevanza dell’eventuale dolo del beneficiario. Nel ragionamento seguito dalla sentenza, non poteva essere imputata alla parte un’erogazione non dovuta quando l’ente disponeva delle informazioni necessarie a verificare il requisito reddituale.
Nel caso concreto non era stata provata la trasmissione delle certificazioni uniche nei termini dedotti dalla ricorrente. Il Tribunale ha però rilevato che i redditi indicati nelle certificazioni coincidevano con quelli risultanti dal cassetto previdenziale. Da questo riscontro ha desunto la piena conoscenza dei dati da parte dell’INPS.
La domanda è stata accolta e l’importo di 6.890,16 euro dichiarato irripetibile, con condanna dell’Istituto alle spese. Il punto qualificante della decisione è la distinzione tra la prova di un particolare adempimento comunicativo e la prova che i dati fossero già nella disponibilità dell’ente: nella vicenda esaminata, quest’ultima è stata sufficiente a sostenere la tutela dell’affidamento.
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