Tribunale di Lecce, sez. lavoro, decreto 24 febbraio 2024, R.G. n. 4318-1/2022
Contributo unificato: il rimborso è compreso nella condanna alle spese, anche senza una menzione espressa

La mancata indicazione del contributo unificato nella liquidazione delle spese non rende sempre necessario chiedere la correzione del provvedimento. Nel decreto del 24 febbraio 2024, il Tribunale di Lecce ha precisato che la condanna alle spese comprende implicitamente il rimborso di quanto versato dalla parte vittoriosa a questo titolo.
L’istanza chiedeva la correzione di una precedente sentenza sotto due profili: l’omessa considerazione del contributo unificato e il mancato riconoscimento della maggiorazione del compenso per i collegamenti ipertestuali. Il Tribunale ha esaminato separatamente le due questioni, escludendo che potessero essere risolte mediante la correzione richiesta.
Per il contributo unificato ha richiamato l’ordinanza della Corte di cassazione n. 18828/2015. Il relativo rimborso costituisce, secondo il principio riportato nel decreto, un’obbligazione conseguente alla condanna alle spese. Non occorre quindi un’espressa menzione dell’importo, purché il pagamento sia documentato: la ricevuta può essere verificata anche in sede esecutiva.
Diversa è la questione della maggiorazione per gli atti digitali. Il giudice ha ritenuto che la sua applicazione richiedesse una valutazione dell’effettiva utilità dei collegamenti ipertestuali e una diversa determinazione dei compensi. Non si trattava, pertanto, di rettificare un semplice errore formale nella rappresentazione della decisione.
L’istanza di correzione è stata rigettata. Il rigetto non equivale però a negare il rimborso del contributo unificato: proprio perché già compreso nella condanna alle spese, il decreto non richiedeva una correzione su questo punto. La pronuncia distingue così una voce recuperabile sulla base del pagamento documentato da una maggiorazione professionale che presuppone una specifica valutazione giudiziale.
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