Corte d’appello di Bari, sez. lavoro, sentenza 27 dicembre 2023, n. 2269

Revisione sanitaria: irripetibile il rateo già riscosso, da restituire quello successivo

Scena illustrativa: Persona anziana che esamina una comunicazione e la documentazione della pensione.
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Una richiesta di recupero relativa a più mensilità deve essere esaminata distinguendo i pagamenti anteriori e successivi alla comunicazione della revisione sanitaria. La Corte d’appello di Bari, nella sentenza n. 2269 del 27 dicembre 2023, ha applicato questa distinzione, riducendo il debito richiesto dall’INPS senza escluderlo integralmente.

La controversia riguardava l’indennità di accompagnamento, dopo una visita di revisione del 12 novembre 2021 che non aveva confermato il diritto alla provvidenza economica. L’Istituto aveva richiesto complessivamente 1.047,27 euro per le mensilità di dicembre 2021 e gennaio 2022.

La Corte ha esaminato il rapporto tra la disciplina della revoca e la tutela dell’affidamento, richiamando anche l’ordinanza della Cassazione n. 24180/2022. Il passaggio determinante è stato la comunicazione dell’esito negativo al beneficiario, ricevuta il 9 dicembre 2021, quando il rateo di dicembre era già stato corrisposto. Il pagamento anteriore alla comunicazione non risultava contestato dall’Istituto.

Su questa base, la mensilità di dicembre è stata sottratta al recupero, mentre è rimasto dovuto il rateo di gennaio 2022, pari a 525,17 euro. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, la Corte ha quindi limitato la restituzione a questa sola somma, ponendo a carico dell’INPS le spese di entrambi i gradi.

L’esito mostra perché la tutela dell’affidamento non possa essere descritta come un divieto generale di recuperare tutte le prestazioni pagate dopo la revisione. Nella vicenda esaminata, la comunicazione ha segnato il limite tra il rateo già riscosso in una situazione tutelabile e quello successivo, per il quale l’obbligo di restituzione è stato confermato. Il riconoscimento dello stato di handicap grave non è stato inoltre confuso con il distinto requisito per l’indennità di accompagnamento.

Visualizza il provvedimento (PDF) ↗

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