Corte d’appello di Bari, sez. lavoro, sentenza 14 marzo 2025, n. 181

Revisione sanitaria: non dovuta la restituzione del rateo riscosso prima di conoscerne l’esito

Scena illustrativa: Persona anziana che esamina una comunicazione e la documentazione della pensione.
Generata con IA

La successione tra pagamento della prestazione, comunicazione della revisione e richiesta di recupero è decisiva per valutare l’affidamento del beneficiario. Nella sentenza n. 181 del 14 marzo 2025, la Corte d’appello di Bari ha dichiarato non dovuta la restituzione di 876,70 euro, riformando la decisione del Tribunale di Foggia.

La controversia riguardava una revisione sanitaria effettuata il 29 giugno 2021. Il successivo 1° luglio erano stati pagati l’indennità di accompagnamento e gli importi collegati alla precedente condizione di invalidità totale. Il verbale con l’esito sfavorevole era stato comunicato il 14 luglio; la nota di indebito era stata adottata il 27 luglio e ricevuta il 17 agosto.

La Corte ha esaminato il recupero alla luce della sua effettiva origine sanitaria, nonostante la comunicazione dell’Istituto facesse riferimento anche a ragioni reddituali. Ha ritenuto plausibile l’affidamento del beneficiario, che aveva riscosso la mensilità due giorni dopo la visita senza averne ancora ricevuto le conclusioni.

Alla data del pagamento, la sola partecipazione alla revisione non dimostrava quindi la consapevolezza della perdita dei requisiti. Anche l’adozione e la comunicazione successive della richiesta di indebito sono state considerate nella ricostruzione della vicenda e nella valutazione della buona fede.

In riforma della sentenza impugnata, la Corte ha escluso il recupero dei 876,70 euro relativi al mese di luglio 2021 e posto a carico dell’INPS le spese di entrambi i gradi. La decisione mostra l’importanza di verificare la causa concreta dell’indebito e la cronologia dei singoli atti, senza ricavare automaticamente l’obbligo di restituzione dalla sola data della visita sanitaria.

Visualizza il provvedimento (PDF) ↗

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