Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza 5 marzo 2025, n. 619

Indennità di accompagnamento sospesa per irreperibilità: rileva la prova della presenza in Italia

Scena illustrativa: Persona anziana che riceve corrispondenza nella propria abitazione.
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La cancellazione anagrafica non costituisce una prova insuperabile dell’assenza del beneficiario dal territorio nazionale. Quando la permanenza in Italia è dimostrata con elementi concreti, questi devono essere valutati anche ai fini del pagamento delle prestazioni assistenziali sospese. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 619 del 5 marzo 2025.

La causa era stata promossa dall’erede di una beneficiaria dell’indennità di accompagnamento. L’INPS aveva sospeso i pagamenti per ritenuta irreperibilità; dopo il decesso, l’erede aveva chiesto la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi.

Il Tribunale ha premesso il rilievo della residenza sul territorio nazionale per le prestazioni assistenziali considerate. Ha però distinto tale requisito dalla sola situazione risultante dai registri anagrafici. L’assenza di iscrizione non poteva essere trattata come una presunzione assoluta di mancata permanenza in Italia, senza considerare le prove contrarie.

Nel caso concreto, il giudice ha valutato congiuntamente la documentazione relativa al decesso e un’attestazione comunale fondata su informazioni acquisite dalla Polizia municipale. Questi elementi dimostravano che la beneficiaria aveva dimorato in Italia presso un familiare per ricevere assistenza e non era, quindi, irreperibile nel senso assunto a fondamento della sospensione.

L’INPS è stato condannato a pagare all’erede i ratei maturati e non riscossi, oltre agli interessi legali. Le spese sono state compensate, poiché la prova della presenza sul territorio era stata fornita soltanto in giudizio e non erano emersi evidenti elementi di comportamento imputabile all’Istituto. La decisione tutela il diritto sulla base della situazione effettivamente provata, senza trasformare ogni irregolarità anagrafica in una perdita automatica della prestazione.

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