Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza 8 gennaio 2025, n. 47
Indennità di accompagnamento pagata durante la causa: cessazione del giudizio e spese a carico dell’INPS

Il pagamento della prestazione nel corso del processo può determinare la cessazione della materia del contendere, ma lascia al giudice il compito di regolare le spese. Nella sentenza n. 47 dell’8 gennaio 2025, il Tribunale di Foggia ha valutato a questo fine il momento in cui erano stati completati gli adempimenti necessari alla liquidazione dell’indennità di accompagnamento.
Il requisito sanitario era stato riconosciuto con un decreto di omologa del 5 marzo 2024, notificato all’INPS nello stesso giorno. Il giorno successivo era stato trasmesso il modello AP70, contenente i dati socio-economici richiesti per il pagamento. Trascorso il termine considerato dalla sentenza, era stato introdotto il giudizio per ottenere la prestazione.
Nel corso della causa l’Istituto aveva comunicato l’accoglimento della domanda amministrativa e liquidato l’indennità con decorrenza dal 1° ottobre 2022. In assenza di contestazioni sull’importo liquidato, il Tribunale ha ritenuto venuto meno l’interesse a una decisione sul merito della domanda.
Per le spese ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. Il pagamento successivo alla notificazione del ricorso confermava la fondatezza della pretesa e, secondo il giudice, non poteva configurarsi un ritardo incolpevole dell’INPS: il ricorso era stato depositato dopo il decorso dei 120 giorni calcolati, nel caso concreto, dalla trasmissione del modello AP70.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l’Istituto alle spese. Ha invece escluso la maggiorazione del compenso per i collegamenti ipertestuali, verificando che non funzionavano. La pronuncia distingue così la fondatezza della domanda di pagamento dall’autonoma valutazione richiesta per ciascuna componente delle spese processuali.
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