Tribunale di Velletri, sez. lavoro, sentenza 7 novembre 2024, n. 1588

Assegno sociale: irripetibili le somme richieste all’erede dopo molti anni

Scena illustrativa: Esame della corrispondenza pensionistica di un familiare deceduto.
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La distanza temporale tra l’erogazione di una prestazione assistenziale e la comunicazione dell’indebito può assumere rilievo nella tutela dell’affidamento. Nella sentenza n. 1588 del 7 novembre 2024, il Tribunale di Velletri ha esaminato una richiesta di restituzione di assegno sociale rivolta all’erede del beneficiario per somme corrisposte oltre dieci anni prima.

L’INPS aveva quantificato il recupero in 5.344,35 euro, riferiti al periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 novembre 2013, per superamento dei limiti reddituali. Il provvedimento era stato adottato l’11 dicembre 2023 e comunicato all’erede l’11 gennaio 2024, dopo il decesso del titolare della prestazione.

Il Tribunale ha richiamato i principi dell’indebito assistenziale, che impongono di considerare la funzione delle somme erogate, la loro non addebitabilità al percettore e la presenza di un affidamento meritevole di tutela. Il recupero non è stato pertanto valutato come una conseguenza automatica della sola mancanza del requisito reddituale.

Nel caso concreto, il giudice ha valorizzato la conoscenza tardiva della pretesa, intervenuta dopo il decesso e a distanza di molti anni dai pagamenti. Ha riconosciuto la buona fede del beneficiario e dell’erede, ritenendo che le somme fossero state ricevute in una situazione tutelabile di affidamento nella loro definitività.

Il ricorso è stato accolto e i 5.344,35 euro sono stati dichiarati irripetibili, con condanna dell’INPS alle spese. La parte aveva proposto anche una domanda subordinata di prescrizione, ma la motivazione della decisione favorevole si fonda sulla buona fede e sull’affidamento. Non sarebbe quindi corretto presentare questa sentenza come un accoglimento basato sulla prescrizione, né come una generale esenzione degli eredi da ogni pretesa restitutoria.

Visualizza il provvedimento (PDF) ↗

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