Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza 11 settembre 2024, n. 2328

Comunicazione per compiuta giacenza: salvo il rateo già pagato, recuperabili quelli successivi

Scena illustrativa: Persona anziana che esamina una comunicazione e la documentazione della pensione.
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La tutela dell’affidamento nell’indebito assistenziale richiede di distinguere le mensilità pagate prima della conoscenza dell’esito della revisione da quelle successive. Questa conoscenza può derivare anche dal perfezionamento della comunicazione per compiuta giacenza. Il Tribunale di Foggia ha affrontato entrambi gli aspetti nella sentenza n. 2328 dell’11 settembre 2024.

L’INPS aveva ricalcolato una prestazione dopo una revisione sanitaria, richiedendo complessivamente 4.201,36 euro per il periodo da febbraio a settembre 2022. La parte ricorrente aveva inizialmente contestato la comunicazione del provvedimento; nel corso del giudizio, alla luce dei documenti prodotti dall’Istituto, aveva riconosciuto il perfezionamento della comunicazione per compiuta giacenza il 22 febbraio 2022.

Il Tribunale ha richiamato la presunzione di conoscenza degli atti recettizi prevista dall’articolo 1335 del codice civile. Una volta provato il recapito all’indirizzo del destinatario, assume rilievo l’eventuale dimostrazione dell’impossibilità, non imputabile al destinatario stesso, di acquisire conoscenza dell’atto. Non è quindi sufficiente, in ogni caso, affermare di non aver materialmente ritirato la raccomandata.

Il rateo di febbraio era tuttavia già stato corrisposto prima del perfezionamento della comunicazione. In mancanza di elementi contrari, il giudice ha ritenuto che il pagamento fosse intervenuto nei primi giorni del mese e ha dichiarato irripetibile la relativa somma di 525,17 euro.

La domanda è stata rigettata per il resto, con compensazione delle spese. La decisione non annulla dunque l’intero recupero: tutela il rateo già pagato e distingue le mensilità successive, per le quali il Tribunale ha ritenuto venuto meno l’affidamento sulla permanenza del diritto alla prestazione.

Visualizza il provvedimento (PDF) ↗

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