Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza 26 giugno 2024, n. 2035

Pensione di inabilità: la cessazione dell’attività lavorativa incide sulla decorrenza, non sul riconoscimento del diritto

Scena illustrativa: Lavoratore a colloquio con un medico sulla propria capacità lavorativa.
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Il diritto alla pensione ordinaria di inabilità e la decorrenza del pagamento sono aspetti distinti. Accertati i requisiti sanitari e contributivi, la mancata cessazione dell’attività lavorativa non giustifica, da sola, il rigetto della domanda. È il principio applicato dal Tribunale di Foggia nella sentenza n. 2035 del 26 giugno 2024, relativa alla prestazione prevista dall’articolo 2 della legge n. 222/1984.

Una precedente sentenza aveva accertato il requisito sanitario da marzo 2023. L’INPS non aveva però liquidato la prestazione per due ragioni: il provvedimento utilizzava l’espressione «pensione ordinaria di invalidità» anziché «pensione ordinaria di inabilità» e non risultava cessata l’attività lavorativa, essendo il richiedente ancora iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi.

Esaminati gli atti e le difese dell’Istituto, il Tribunale ha ritenuto pacifico l’accertamento sanitario relativo alla pensione ordinaria di inabilità, escludendo dubbi sulla prestazione richiesta. Il requisito contributivo, inoltre, non era stato specificamente contestato.

Quanto all’attività lavorativa, il giudice ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 15806/2001 e l’ordinanza n. 20829/2019. Secondo questo orientamento, le condizioni indicate dall’articolo 2, commi 2 e 5, della legge n. 222/1984 — tra cui l’assenza di compensi da lavoro, la cancellazione dagli elenchi e dagli albi previsti e la rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione — non costituiscono ulteriori requisiti del diritto, ma incidono sulla decorrenza della prestazione.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e condannato l’INPS al pagamento della pensione, oltre agli accessori di legge, subordinandone la decorrenza al verificarsi delle condizioni richieste. La sentenza non dispone il pagamento automatico da marzo 2023: quella data riguarda il requisito sanitario. Distingue, invece, il riconoscimento del diritto dal momento in cui la prestazione può essere erogata, chiarendo che l’assenza delle condizioni per la decorrenza non impone il rigetto della domanda.

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