Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza 6 febbraio 2024, n. 391
Assegno ordinario di invalidità: l’errore nel nome della prestazione va letto insieme agli atti

Un’imprecisione nella denominazione della prestazione non può essere valutata isolatamente quando il contenuto degli atti consente di individuare con chiarezza il diritto riconosciuto. Il Tribunale di Foggia, nella sentenza n. 391 del 6 febbraio 2024, ha applicato questo criterio a un decreto di omologa che utilizzava l’espressione «assegno ordinario di inabilità» anziché «assegno ordinario di invalidità».
L’INPS aveva ritenuto di non poter dare esecuzione al provvedimento senza una correzione, poiché la prestazione indicata con quel nome non esisteva. La parte ricorrente aveva quindi promosso un giudizio ordinario per ottenere la costituzione e il pagamento dell’assegno riconosciuto sul piano sanitario.
Il Tribunale ha esaminato il ricorso introduttivo dell’accertamento tecnico preventivo, le sue conclusioni e la relazione del consulente. Da questi atti emergeva che la domanda riguardava il rinnovo dell’assegno ordinario di invalidità e che il requisito sanitario era stato valutato in relazione all’articolo 1 della legge n. 222/1984, con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo nelle occupazioni considerate dalla norma.
Il giudice ha quindi escluso che la sola espressione inesatta del decreto potesse creare un reale equivoco sulla prestazione. Anche il riferimento alla decorrenza è stato interpretato nel contesto della domanda, che chiedeva la continuità del beneficio dalla revoca amministrativa. La sentenza ha inoltre richiamato il dovere di correttezza della pubblica amministrazione e l’esigenza di non aggravare inutilmente gli adempimenti dei cittadini.
Accolto il ricorso, l’INPS è stato condannato a costituire l’assegno ordinario di invalidità dalla revoca amministrativa, pagando i ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge. La decisione non equipara prestazioni diverse: afferma che, in quella specifica vicenda, il diritto era identificabile senza ambiguità leggendo il provvedimento insieme agli atti sui quali si fondava.
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