Corte d’appello di Bari, sez. lavoro, sentenza 21 luglio 2025, n. 782

Prestazione ripristinata durante la causa: l’INPS può restare tenuto alle spese

Scena illustrativa: Fascicolo legale, ricevuta di pagamento e documentazione delle spese.
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Il riconoscimento di una prestazione nel corso del giudizio può far venir meno la necessità di decidere la controversia nel merito, ma non elimina la questione delle spese processuali. Queste devono essere regolate valutando quale parte sarebbe risultata soccombente e quale comportamento abbia reso necessario il processo. È il tema della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 782 del 21 luglio 2025.

Il giudizio originario riguardava il recupero di una mensilità di assegno di invalidità civile, pari a 324,24 euro. Il verbale di revisione era stato comunicato l’11 luglio 2023, quando il rateo del mese risultava già pagato. Nel corso della causa, un distinto procedimento di accertamento tecnico preventivo si era concluso con il riconoscimento del requisito sanitario dalla revoca della prestazione.

Il Tribunale aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese. L’appello era rivolto soltanto contro questa compensazione: non chiedeva una nuova decisione sul diritto alla prestazione, ormai riconosciuto.

La Corte ha ritenuto che, anche senza il sopravvenuto accertamento sanitario, il rateo contestato non avrebbe potuto essere recuperato, perché riscosso in buona fede prima della comunicazione dell’esito della revisione. Ha pertanto ravvisato una soccombenza virtuale totale dell’INPS, ossia l’esito sfavorevole che l’Istituto avrebbe avuto se la controversia avesse richiesto una decisione di merito.

La sentenza è stata riformata limitatamente alle spese di primo grado, poste a carico dell’INPS insieme a quelle dell’appello. Per il giudizio di secondo grado è stata riconosciuta anche una maggiorazione del 30% del compenso per i collegamenti ipertestuali dell’atto. Il punto centrale della pronuncia è che il venir meno del contrasto sulla prestazione non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese sostenute per ottenerne il riconoscimento.

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