Corte d’appello di Bari, sez. lavoro, sentenza 26 maggio 2025, n. 660
Cessazione della materia del contendere e spese: conta chi ha reso necessario il giudizio

Il ripristino dell’indennità di accompagnamento durante la causa non comporta automaticamente che ciascuna parte debba sostenere le proprie spese. La sentenza della Corte d’appello di Bari n. 660 del 26 maggio 2025 applica il criterio della soccombenza virtuale e il principio di causalità, che pone i costi del processo a carico di chi ne abbia reso necessario lo svolgimento.
L’INPS aveva chiesto la restituzione di 525,83 euro per il rateo di giugno 2022 dell’indennità di accompagnamento. Il verbale di revisione era stato comunicato il 14 giugno, dopo il pagamento della mensilità. Nel corso del giudizio, un decreto di omologa aveva riconosciuto il requisito sanitario dalla visita di revisione, determinando il ripristino della prestazione e l’accredito del rateo.
Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato integralmente le spese. La Corte ha invece rilevato che, anche in assenza del ripristino, la domanda di irripetibilità del rateo sarebbe stata fondata: il pagamento era avvenuto prima che la beneficiaria conoscesse l’esito negativo della revisione.
La Corte ha inoltre escluso la scorrettezza processuale attribuita alla parte per non aver indicato nel ricorso originario il distinto procedimento sanitario. Quest’ultimo era stato introdotto dopo il giudizio sull’indebito e non poteva quindi essere menzionato come già pendente al momento del suo avvio.
Accolto l’appello, la decisione è stata riformata soltanto nella parte relativa alle spese, poste a carico dell’INPS per entrambi i gradi. È stata riconosciuta anche la maggiorazione del 10% del compenso per l’agevolazione offerta dai collegamenti ipertestuali. La pronuncia chiarisce che la compensazione deve poggiare su ragioni concrete e non sulla sola circostanza che la prestazione sia stata riconosciuta nel corso della causa.
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