Corte d’appello di Bari, sez. lavoro, sentenza 4 giugno 2025, n. 535
Indennità di accompagnamento: la richiesta di una nuova visita non esclude la buona fede

La presentazione di una nuova domanda di accertamento sanitario non dimostra, da sola, che il beneficiario sappia di aver perso il diritto alla prestazione già in pagamento. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 535 del 4 giugno 2025, ha valorizzato questo aspetto nell’esame di una richiesta di restituzione dell’indennità di accompagnamento.
L’INPS aveva chiesto il recupero di 1.054,32 euro per le mensilità di maggio e giugno 2023. Una visita del 25 maggio aveva escluso la permanenza dei requisiti per l’accompagnamento, ma il relativo verbale era stato consegnato il 6 giugno, dopo il pagamento delle due mensilità. Il Tribunale aveva respinto la domanda di irripetibilità.
In appello, l’Istituto aveva sostenuto che la nuova verifica fosse stata sollecitata dallo stesso beneficiario prima della revisione già programmata e che, per questa ragione, gli esiti negativi dovessero essergli addebitati. La Corte ha respinto tale impostazione: chiedere una visita non equivale a essere consapevoli dell’insussistenza dei requisiti sanitari.
Secondo la decisione, l’affidamento doveva essere valutato guardando alla successione degli eventi. Le somme erano state corrisposte prima della conoscenza dell’esito sfavorevole e non risultava che la richiesta della nuova visita fosse sufficiente a escludere la buona fede. La Corte ha quindi dichiarato non dovuta la restituzione dell’intero importo di 1.054,32 euro.
Le spese di entrambi i gradi sono state poste a carico dell’INPS. La pronuncia distingue così la facoltà di chiedere una rivalutazione sanitaria dalla consapevolezza di non avere più diritto alla prestazione: i due elementi non possono essere automaticamente sovrapposti per fondare il recupero delle somme già pagate.
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