Corte d’appello di Bari, sez. lavoro, sentenza 2 maggio 2024, n. 667
Indennità di frequenza riconosciuta dalla revisione: decisiva la nuova consulenza in appello

La data delle operazioni peritali non coincide necessariamente con quella dalla quale sussistono i requisiti per una prestazione assistenziale. La Corte d’appello di Bari, nella sentenza n. 667 del 2 maggio 2024, ha riconosciuto l’indennità di frequenza dalla revisione sanitaria, anticipando la decorrenza fissata in primo grado sulla base di un diverso accertamento medico-legale.
Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto dal 12 settembre 2022, data delle operazioni peritali, ritenendo emersi in quella sede i segni dell’aggravamento. L’appello contestava questa decorrenza e chiedeva il riconoscimento della prestazione dalla sospensione. La controversia riguardava un minore e non è necessario riprodurne le diagnosi per comprendere la questione giuridica.
La Corte ha disposto una nuova consulenza tecnica, che ha rivalutato la documentazione e individuato la sussistenza del requisito sanitario già alla data della revisione del 7 settembre 2020. Le conclusioni sono state ritenute fondate su una valutazione completa e corretta, priva di vizi logici o metodologici tali da impedirne la condivisione.
Accolto l’appello per quanto di ragione, la Corte ha riconosciuto il diritto all’indennità dal 7 settembre 2020, anziché dal 12 settembre 2022, condannando l’INPS al pagamento dei ratei con gli accessori nei limiti di legge. L’esito ha determinato anche la revisione delle spese del primo grado, poste a carico dell’Istituto insieme a quelle dell’appello e della consulenza.
Per i compensi è stato inoltre riconosciuto un aumento del 10% in ragione dell’utilità dei collegamenti ipertestuali negli atti. La pronuncia presenta quindi due aspetti distinti: la prova della corretta decorrenza sanitaria, accertata dalla nuova consulenza, e la valorizzazione delle tecniche di redazione digitale che hanno agevolato la consultazione dei documenti.
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