Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza 19 novembre 2025, n. 2346

Indennità di frequenza: non recuperabile il rateo pagato prima della comunicazione della revisione

Scena illustrativa: Documentazione sanitaria e materiale scolastico sul tavolo di un genitore.
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La comunicazione dell’esito negativo della revisione sanitaria assume un ruolo determinante nel recupero delle prestazioni assistenziali. Se il rateo è stato pagato prima che il beneficiario conoscesse la perdita del requisito, occorre verificare la sua buona fede e l’affidamento sulla spettanza della somma. Il Tribunale di Foggia ha applicato questo criterio nella sentenza n. 2346 del 19 novembre 2025.

L’INPS aveva chiesto la restituzione di 687,32 euro, corrispondenti alle mensilità di settembre e ottobre 2024 dell’indennità di frequenza. Il verbale di revisione sanitaria era stato comunicato il 26 settembre 2024, quando il rateo di settembre risultava già erogato. La domanda giudiziale riguardava soltanto questa mensilità, pari a 343,66 euro.

Il Tribunale ha richiamato la disciplina dell’indebito assistenziale conseguente al venir meno dei requisiti sanitari e l’ordinanza della Corte di cassazione n. 24180/2022. Nel ragionamento della decisione, la restituzione deve essere valutata a partire dalla comunicazione dell’esito dell’accertamento, salvo che l’erogazione sia imputabile al beneficiario e manchi un affidamento meritevole di tutela.

Poiché il pagamento di settembre era anteriore alla comunicazione del verbale e non risultavano elementi idonei a escludere tale tutela, il giudice ha dichiarato irripetibile il relativo importo. L’accoglimento riguarda quindi 343,66 euro e non l’intera somma inizialmente richiesta dall’INPS per entrambe le mensilità.

La decisione evidenzia l’importanza di individuare con precisione il periodo effettivamente contestato e la data in cui il beneficiario ha conosciuto l’esito della revisione. Le spese sono state poste a carico dell’Istituto. Non è stata invece riconosciuta la maggiorazione del compenso per i collegamenti ipertestuali, dei quali il Tribunale ha riscontrato il mancato funzionamento.

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