Tribunale di Velletri, sez. lavoro, sentenza 30 gennaio 2026, n. 245

Assegno sociale e richiesta di restituzione all’erede: il rilievo della buona fede

Scena illustrativa: Esame della corrispondenza pensionistica di un familiare deceduto.
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Una richiesta di restituzione rivolta all’erede non può essere valutata soltanto confrontando gli importi pagati con i limiti reddituali della prestazione. Nell’indebito assistenziale assumono rilievo anche la buona fede e l’affidamento del beneficiario nella regolarità delle somme ricevute. Questi elementi sono al centro della sentenza del Tribunale di Velletri n. 245 del 30 gennaio 2026.

La controversia riguardava somme corrisposte a titolo di assegno sociale nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2019. L’INPS aveva quantificato l’indebito complessivo in 11.930,71 euro per superamento dei limiti di reddito. La richiesta residua rivolta all’erede ammontava a 9.909,52 euro, poiché 2.021,19 euro erano già stati recuperati dall’Istituto.

Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l’indebito assistenziale è soggetto a una disciplina particolare, che tiene conto della funzione delle prestazioni e della tutela dell’affidamento. La restituzione non discende quindi, in ogni situazione, dalla sola applicazione della regola civilistica generale: occorre verificare se l’erogazione sia addebitabile al percettore e se questi potesse confidare legittimamente nella sua definitività.

Nel caso esaminato, la conoscenza della pretesa restitutoria era intervenuta soltanto nel giugno 2024, dopo il decesso del beneficiario e a distanza di anni dalle erogazioni. Il giudice ha valorizzato questi elementi per riconoscere la buona fede del beneficiario e dell’erede e il loro affidamento sulle somme percepite.

Il dispositivo ha dichiarato irripetibile l’importo residuo di 9.909,52 euro. È importante distinguere questa cifra dall’indebito originariamente quantificato: la sentenza non contiene un ordine di rimborso dei 2.021,19 euro già recuperati. La tutela accordata deriva dalla valutazione delle circostanze concrete e non da una generale esclusione della possibilità di avanzare pretese restitutorie nei confronti degli eredi.

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