Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sentenza 10 aprile 2024, n. 1212

Legge 104: il riconoscimento dell’handicap grave può essere chiesto senza indicare uno specifico beneficio

Scena illustrativa: Persona con difficoltà motorie a colloquio con una professionista.
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Lo stato di handicap in situazione di gravità ha un’autonoma rilevanza giuridica e può essere oggetto di accertamento senza che la domanda debba individuare un singolo beneficio da ottenere. Il Tribunale di Foggia ha applicato questo principio nella sentenza n. 1212 del 10 aprile 2024, esaminando anche gli effetti di una precedente dichiarazione di inammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo.

Dopo una revisione sanitaria, la parte ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della condizione prevista dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il precedente procedimento ex articolo 445-bis del codice di procedura civile era stato dichiarato inammissibile su questo punto per mancata specificazione di un interesse attuale e concreto. Era seguito un autonomo giudizio di merito.

Il Tribunale ha chiarito che, nella fattispecie, la conclusione del procedimento preventivo aveva realizzato la condizione di procedibilità e che il ricorso originario era idoneo a impedire la decadenza. L’inammissibilità della fase preventiva non aveva inoltre prodotto un giudicato sul diritto sostanziale.

Quanto all’interesse ad agire, il giudice ha richiamato l’orientamento della Cassazione, anche nella pronuncia n. 36948/2022: il riconoscimento dello stato di handicap grave assume rilievo di per sé, in quanto presupposto di molteplici misure di tutela. Non occorre quindi indicare necessariamente una specifica agevolazione per giustificare l’accertamento.

Sulla base della consulenza tecnica, il Tribunale ha riconosciuto la situazione di gravità dal 4 ottobre 2021, data della revisione. Ha posto a carico dell’INPS le spese del giudizio e della consulenza; non ha invece pronunciato sulle spese del precedente accertamento preventivo, poiché la causa costituiva un autonomo giudizio di merito. La decisione tiene distinti l’accesso alla tutela giudiziaria e la prova medico-legale della condizione richiesta.

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